Sede operativa:
via Martiri di Belfiore 7
46026 QUISTELLO (MN)
Tel: 0376.1950038 interno 3
E-mail: cucconsorzio@oltrepomantovano.eu
PEC: cucoltrepomantovano@pec.it
Riapertura termini di gara.
Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 108 comma 2 D.Lgs. 36/2023, con applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’Art. 107 comma 3 D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento in appalto dei servizi di supporto all’accoglienza e alla visita ed in concessione dei servizi di biglietteria e prenotazione, bookshop e visite guidate presso il Palazzo Ducale di Mantova. CIG: B8008EAF1D – valore totale € 14.353.811,85
Procedura pubblicata sul portale Sintel
» Determina nomina commissione | Determinazione N. 174 del 10.11.2025
Spett.le Ente,
il bando riporta come data di scadenza per la presentazione dell’offerta il 6 ottobre mentre, il disciplinare riporta due date (3 ottobre a pag.23, cap. 15 e 6 ottobre al cap.23 pag. 45).
Siamo a chiedere conferma che la data corretta per la presentazione delle offerte è il 6 ottobre 2025 ore 9:00.
Spett.le Operatore,
la data indicata a pagina 23 è un mero refuso.
La data corretta per la presentazione delle offerte è il giorno 6 ottobre ore 09.00.
Con riferimento al Piano Economico Finanziario predisposto da questo spettabile Ente (Documento 04) si chiede il seguente chiarimento,premesso che la tabella riepilogativa dei servizi in concessione (pag. 13 del documento) rappresenta i seguenti costi triennali:

Si segnala che la somma degli stessi nel triennio ammonta a 1.621.130,42 (senza considerare l’IVA), oppure 1.700.110,42 (compreso di IVA) in luogo dell’importo di 1.531.130,39 indicato nel documento stesso; anche considerando quanto indicato in merito ai ricavi, ovvero 1.569.407,15, pare evidente che il PEF predisposto non risulta sostenibile per la parte in concessione in quanto i costi (ovvero le uscite) superano i ricavi (ovvero le entrate).
Si chiede pertanto cortesemente una verifica in tal senso.
Spett.le Operatore,
in riscontro al quesito formulato, vedasi avviso e documento rettificato, caricati entrambi in piattaforma in data odierna.
Si richiede di precisare se ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale (un importo minimo di Euro 2.200.000,00 sviluppato negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura, per servizi di accoglienza, sorveglianza e presidio dei percorsi di visita presso enti culturali o museali, pubblici o privati, oppure collegati al mondo dell’arte e/o per servizi di accoglienza e presidio degli accessi collegata a realtà culturali o museali, pubbliche o private oppure collegati al mondo dell’arte” vedi art. 10.5 lettera c) del Disciplinare) possa essere utilizzato il fatturato derivante da un appalto avente ad oggetto “servizio di accoglienza e reception presso le sedi della Direzione Cultura del Comune di XX” laddove per “sedi della Direzione Cultura” si intendono i luoghi della cultura (musei, castelli, gallerie d’arte, biblioteche etc.) gestiti da tale Direzione comunale e che ricomprende tra le attività previste da Capitolato “anche i servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio culturale presenti nelle sedi museali ed espositive della Direzione Cultura e/o in gestione all’Amministrazione”
Spett.le Operatore,
con riferimento al quesito posto, si precisa che il requisito di capacità tecnica e professionale, richiesto alla lettera (c) punto iii. a pag 18 del disciplinare di gara, contempla il riferimento ad entrambi i servizi di “accoglienza” e di “sorveglianza e presidio” . Ne deriva che gli stessi, ai fini del possesso del requisito, debbano essere considerati congiuntamente e non in senso alternativo e/o disgiunto.
Buongiorno,
la presente per chiedere la pubblicazione del file “e-dgue”
Spett.le Operatore,
si comunica che il file “DGUEREQUEST_CUC-2025-22” è stato caricato in piattaforma all’interno della “Documentazione di gara”.
Si chiede di poter ricevere la versione in DWG delle mappe inserite nella relazione introduttiva
Spett.le Operatore,
si comunica che il file “PAD – Plan Castello e CV 250516.dwg” con le mappe in formato DWG è stato caricato in piattaforma in “Documentazione di procedura”
Nel PEF di gara rettificato, viene indicato, per il primo anno, alla voce “Bookshop costo venduto”, l’importo di € 63.000 a fronte di € 140.000 di ricavi. Atteso che il costo previsto appare essere irragionevolmente basso (si tenga conto che, di fatto, il PEF prevede un ricarico del 122% che non è commercialmente praticabile), si chiede di chiarire se, effettivamente, siano quelle indicate le percentuali di ricarico che si prevede il concessionario applichi; ovvero di aggiornare il PEF (per tutti gli anni di gestione) in funzione di ipotesi di vendita praticabili.
Nel PEF di gara rettificato, viene indicato, quale contratto applicato per il calcolo del costo del personale di biglietteria e bookshop, “Federculture I fascia, liv. II.”.
Si chiede di confermare la previsione in questione (e relativo sviluppo dei calcoli) atteso che la declaratoria del CCNL Federculture, include gli operatori di biglietteria e bookshop all’interno della II fascia, liv. I..
Spett.le Operatore,
in merito al primo quesito, la stima di cui al PEF è stata redatta sulla base dei dati forniti dal concessionario attuale, in data 21/7/2025; pertanto, si ritiene che non debbano essere modificati né il dato specifico né il relativo PEF, invitando quindi l’OE a formulare la propria offerta sula base dei dati stessi, atteso l’obbligo di presentazione da parte dell’OE di proprio PEF allegato all’offerta economica.
In merito al secondo quesito, si conferma l’indicazione del CCNL Federculture I fascia, II livello, come indicato nella documentazione di gara.
In relazione alla fornitura del sistema di biglietteria, il servizio di emissione dei titoli di accesso richiesto è soggetto all’obbligo di conformità alla normativa fiscale prevista dall’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 e dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2000, concernente l’utilizzo di sistemi di emissione omologati dall’Agenzia delle Entrate?
In relazione alla fornitura del sistema di biglietteria, non essendo specificato alcun vincolo in relazione all’eventuale omologazione Agenzia Entrate (ai sensi normativa fiscale prevista dall’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 e dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2000, concernente l’utilizzo di sistemi di emissione omologati dall’Agenzia delle Entrate), considerato che l’adozione di una piattaforma omologata preclude alcune opzioni quali ad esempio:
(in particolare le voci di cui ai punti 2 e 3 andrebbero fiscalizzate mediante una differente piattaforma rispetto a quella “SIAE”).
Si chiede di sapere se la richiesta da parte della stazione appaltante è orientata ad ottenere:
Oppure:
Spett.le Operatore,
le prestazioni di cui alla presente gara non sono tra quelle incluse nella tabella C del DPR 633/1972 e smi, e pertanto il Museo non è soggetto all’obbligo di conformità alla normativa fiscale prevista dall’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 e dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2000, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera n), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696. Sul biglietto di Museo e sulle attività a esso afferenti non si applica l’IVA, ai sensi del DPR 633/1972 e smi, art. 10 co. 1 n. 22. Come chiarito anche dalla Risoluzione n. 85/E del 2004 e dalla Risoluzione n. 90/E del 13 marzo 2008 dell’Agenzia dell’Entrate, solo “l’incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle mostre temporanee rispetto all’ordinario corrispettivo per l’ingresso ai musei stessi è soggetto all’obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004”.
In considerazione del fatto che le mostre temporanee dell’Istituto sono concepite come un’espansione del percorso di visita, senza un biglietto distinto per la mostra stessa, non è richiesto un sistema di bigliettazione omologato alle previsioni del sopra citato art. 74 quater.
In relazione al PEF revisionato in data 1° ottobre 2025, si chiede di chiarire se, tra le uscite dei servizi in concessione, siano stati considerati i costi di acquiring dovuti all’utilizzo di carte di credito. In caso positivo, si chiede di indicare in quale voce essi siano stati ricompresi (ed in quale misura). In caso negativo, si chiede di chiarire se detti costi siano a carico di codesta Amministrazione ovvero, in caso contrario, si chiede di emendare il PEF tenendo conto anche dei predetti costi di acquiring.”
Spett.le Operatore,
con riferimento al quesito posto, si precisa che i costi di acquiring saranno a carico dell’Amministrazione e, pertanto, non occorre provvedere alla revisione del PEF.
• Nel piano economico e finanziario risultano errati i ricavi relativi alla concessione (biglietteria) in quanto applicando il 15% sugli importi da voi indicati (che per semplicità si riportano qui di seguito)
2026 2027 2028
BIGLIETTERIA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
Il valore dell’aggio risulta essere diverso da quello riportato nel documento da voi chiamato PEF. Si prega di rettificare il dato.
• Nel Piano economico e finanziario, nel totale costi viene conteggiata l’IVA, si chiede conferma del fatto che il piano economico e finanziario debba essere redatto al netto IVA. Alla luce di quanto sopra esposto i totali Entrate – Uscite, risultano essere differenti, si prega di rettificare il dato
• Il disciplinare prevede che il concorrente, per i servizi in concessione, rediga un piano economico-finanziario (“PEF”) che tenga conto di tutte le spese e le entrate previste, dando contezza dell’equilibrio economico finanziario, secondo il modello allegato al presente Disciplinare. Dato che non è allegato nessun modello di PEF, ma un documento di word con un elenco di costi/ricavi, si chiede conferma del fatto che i concorrenti possano presentare un qualunque modello di PEF purchè dimostri l’equilibrio economico-finanziario della gestione proposta, per tutto il periodo della concessione, la stima dei ricavi delle vendite e delle prestazioni offerte; – proventi o oneri finanziari (se presenti); – risultato prima delle imposte; – risultato dopo le imposte sul reddito dell’esercizio correnti, anticipate e differite.
Spett.le Operatore,
in riscontro al primo quesito, nel PEF a p. 10 è indicata la stima degli introiti lordi di entrate da bigliettazione, pari a 2.000.000 per il 2026, 2.100.000 per il 2027 e 2.100.000 per il 2028, ossia per il primo triennio di concessione. Pertanto nella tabella a p. 13, la stringa con le voci in entrata che indica per i tre anni gli importi di 300.000, 310.000 e 320.000, in applicazione dell’aggio al 15%, va corretta con i seguenti importi:
2026: euro 300.000; anno 2027: euro 310.000; anno 2028: euro 310.000.
Si pubblicano in piattaforma le tabelle di pp. 13 e 14 rettificate, atteso che rimane la sostenibilità della gara, al netto della correzione, e che la rettifica non comporta pertanto modifiche strutturali alla gara in essere.
In riscontro al secondo quesito, nel PEF l’Iva è calcolata solo sulle forniture esterne, laddove si presume che la stessa possa essere un costo per l’OE. Il PEF prodotto dall’OE sarà redatto al netto dell’Iva, precisando se per le voci calcolate con Iva (forniture biglietteria e forniture bookshop) la stessa sia applicabile.
In riscontro al terzo quesito, il riferimento a un modello di PEF allegato è un refuso e quindi si conferma che l’OE potrà fare un modello di PEF “libero” purché dimostri quanto indicato all’art. 20 del disciplinare: