- ID SINTEL: 189253597
- Valore economico: 415.751,65 €
- Codice CIG: B2F798DF0B
- Stazione appaltante: Consorzio Oltrepò Mantovano – CUC
- Ambito della procedura: Procedura per lavori
- Codice gara: CUC-2024-29
- Nome procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’Art. 54 comma 1 D.Lgs. 36/2023, con applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’Art. 107 comma 3 D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione rete idrica antincendio nel Palazzo Ducale di Mantova – Palazzo Ducale di Mantova – Finanziato con fondi vincolati D.M. 467/2018 e D.M. 180/2020. CUP: F66D19000190001- CIG: B2F798DF0B
- Categorie merceologiche: lavori di installazione di impianti di estinzione, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe i), impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (classe i), impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe i).
- Tipo procedura: Procedura Aperta
- Data inizio ricezione offerte:11/09/2024
- Stato procedura: Pubblicata
- Data fine ricezione offerte: ore 12:00 del 12/10/2024
- Requisiti sostenibilità ambientale: No
- Clausola sociale: No
- Ambito PNRR: No
Procedura pubblicata sul portale Sintel al seguente LINK »
FAQ
DOMANDA
Nel bando di gara si fa riferimento al “csa” non presente negli allegati. Dove possiamo trovarlo ?
RISPOSTA
All’interno del disciplinare è indicato il link per scaricare la documentazione progettuale.
DOMANDA
Facendo riferimento al principio di assorbenza di cui all’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010 per il quale ?L?impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”, chiediamo se è possibile la partecipazione in forma singola avendo l’attestazione SOA in Cat. OG11 III^ e dichiarando espressamente in sede di gara di far ricorso al subappalto subappalto necessario relativamente alle categorie scorporabili non possedute; in caso affermativo chiediamo se in fase di tale dichiarazione è necessaria anche l’indicazione del nominativo del subappaltatore oppure se è sufficiente indicare le parti del contratto che si intendono subappaltare ad impresa qualificata e iscritta alla white list.
RISPOSTA
Come indicato al paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Bando-Disciplinare di gara, si precisa che ai sensi dell’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (OS 3) per l’importo totale dei lavori, pari ad € 415.751,65 (e, quindi, con OS 3, classifica II), ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (OS 3) e alle categorie scorporabili (OG 2, OS 30) per i singoli importi.
L’operatore economico, in possesso della sola categoria prevalente, che vorrà avvalersi del subappalto cd. “necessario” o “qualificante” dovrà possedere, a pena di esclusione, una SOA in categoria OS 3, classifica II, nonché dichiarare espressamente, in sede di gara, di far ricorso al subappalto necessario relativamente alle categorie scorporabili non possedute, indicando specificamente le parti del contratto che si intendono subappaltare nel Modello 1 – Domanda di partecipazione.
Qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle lavorazioni o prestazioni ricomprese tra quelle sensibili previste nella lex specialis di gara, lo potrà fare solo limitando il subappalto agli operatori economici iscritti nella white list.
Nel caso da Voi prospettato si chiarisce che la categoria prevalente OS3, cl. I, può essere inglobata nella categoria OG11, cl. III, posseduta e che dovrà essere dichiarato il subappalto necessario relativamente alle categorie scorporabili non possedute.
DOMANDA
In merito alla gara suddetta si chiede cosa s’intende per REQUISITI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE riportato nella data di fine ricezione offerte. REQUISITO 2 Chiediamo se è obbligatoria la produzione dell’iscrizione alla White list anche se l’attività esercitata dall’impresa (idraulica) non rientra in quelle elencate nella normativa.
RISPOSTA
Per quanto concerne il quesito n. 1, si precisa che il riferimento ai “requisiti di sostenibilità ambientale” è riconducibile alla circostanza che l’intervento da realizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 23/06/2022 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2023, come previsto dall’art. 69 “Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)” dell’allegato G “Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto”.
Per quanto concerne il quesito n. 2, si precisa che, come indicato all’art. 5 “Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione” del Bando-Disciplinare di gara, l’operatore economico/gli operatori economici (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento) che eseguirà/eseguiranno le seguenti lavorazioni sensibili: c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, e) noli a freddo di macchinari di cui al comma 53, dell’articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 40 del 2020,
deve/devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure deve/devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
L’iscrizione alla cd. White List o la presentazione della domanda di iscrizione alla stessa dovrà essere dichiarato nel Modello 1 – Domanda di partecipazione.
DOMANDA
Con la presente per chiedere se è ammesso l’avvalimento; è un refuso del disciplinare di gara
RISPOSTA
Come indicato all’art. 7 del bando-disciplinare di gara, per le ragioni ivi spiegate, l’istituto dell’avvalimento non è ammesso.
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