Sede operativa:
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PEC: cucoltrepomantovano@pec.it
Manifestazione di interesse – Gestione del centro ricreativo estivo diurno per minori C.R.D. – Sermide e Felonica
Procedura pubblicata sul portale Sintel
Problema tecnico relativo al pagamento ANAC
Si comunica a tutti gli operatori che, a causa del protrarsi del problema tecnico relativo al pagamento del contributo Anac, è comunque possibile procedere con la proposta di Offerta per la gara allegando nello spazio relativo un file con la seguente dicitura: “PER PROBLEMI TECNICI NON E’ STATO POSSIBILE ASSOLVERE AL PAGAMENTO ANAC”.
Tale pagamento verrà successivamente richiesto nella fase relativa al soccorso istruttorio.
OFFERTA ECONOMICA
Si comunica che il ribasso va calcolato sotto forma di sconto percentuale al ribasso sull’importo posto a base di gara che è di € 122.000.
» Determina Comune di Sermide e Felonica – N. 276 del 18/05/2018
OGGETTO: CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO PER MINORI C.R.D. – PERIODO DAL 02/07/2018 AL 10/08/2018. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 09/08/2019 CON POSSIBILITà DI RIPETIZIONE DEL CONTRATTO STESSO PER ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINA A CONTRATTARE ED ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2019 – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, BANDO / DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI.
CIG. N. 7444472CAO
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti in ordine alla documentazione ammessa a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria: ovvero “idonee dichiarazioni bancarie”.
Nello specifico, si chiede cortese conferma che i requisiti di fatturato globale (“Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1 volta l’importo a base d’appalto”) e di fatturato specifico (“Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta l’importo a base d’appalto”) possano essere comprovati mediante, rispettivamente, la produzione dei bilanci e la produzione dei certificati probatori rilasciati dalle stazioni appaltanti presso cui i servizi sono stati svolti.
Questo in quanto le dichiarazioni bancarie costituiscono documentazione idonea a fornire la comprova della capacità finanziaria ed economica delle società concorrenti a far fronte agli impegni nascenti dalla specifica gara d’appalto, rappresentando la qualità dei rapporti contrattuali in atto con le società stesse, attraverso indici quali la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto bancario, l’assenza di situazioni passive ecc. (cfr. Parere ANAC di Precontenzioso n. 159/2011, Consiglio di Stato Sez. III, n. 5704/2015; Sez. IV, n. 108/2016 e n. 854/2016; Sez. V, n. 1168/2015 e n. 108/2016; Tar Napoli n. 3990/2017) – e pertanto sono evidentemente inidonee a comprovare sia il fatturato globale, sia il fatturato specifico di un’impresa.
Si conferma che trattasi di un refuso e che così come previsto dall’art. 86 4 comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le capacità economiche finanziarie potranno essere comprovate mediante la produzione di bilanci e la produzione di certificati probatori rilasciati da altre stazioni appaltanti.
Sarà cura di questo ente specificare il tutto in sede di approvazione del Bando/disciplinare della gara in oggetto.