Gara aperta per la concessione dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione – Comune di Quistello

Procedura


Gara aperta per la concessione dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione – Comune di Quistello

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Dettagli


  • Tipo procedura: Gara aperta
  • Stazione appaltante: Consorzio Oltrepò Mantovano
  • Valore economico: 1.912.807,35 €
  • Ambito della procedura: Concessione di forniture/servizi
  • Categorie merceologiche: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; messa in opera di impianti di illuminazione pubblica; installazione di impianti di illuminazione stradale; gestione di impianti elettrici
  • Data fine ricezione offerte: ore 15:00 del 29/07/19
  • CIG 7900728EFC
  • Procedura aperta: 22/05/2019

Pubblicazione


Procedura pubblicata sul portale Sintel

Allegati


Commissioni di gara


Si comunica che in data 31/07/2019 alle ore 15.00 presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano si terrà l’apertura delle buste amministrative.

Si comunica che in data 31/07/2019 alle ore 15.00 presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano si terrà l’apertura delle buste amministrative.

Si comunica il differimento dell’apertura delle buste tecniche alla data 28.10.2019 alle ore 14,00 presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano.

Si comunica che in data 26/11/2019 alle ore 14.30 presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano si terrà l’apertura delle buste economiche.

Commissari di gara


» Determina nomina commissione | Determinazione n. 115 del 01.10.2019

» Dario Allegretti | Curriculum vitae

» Alessia Giovanelli | Curriculum vitae

» Riccardo Lomellini | Curriculum vitae

FAQ


In merito a quanto in oggetto si richiede di esplicitare come è stato ricavato il valore di baseline dei consumi energetici relativi allo stato di fatto.
In particolare a base di gara viene posto un consumo energetico relativo a 1.409 punti luce pari a 777.101 kWh/annui.

Nella relazione tecnica al cap. 6.0.0 Bilancio energetico a seguito degli interventi di riqualificazione viene riportato un consumo di 875.622,20 kWh/anno, superiore al precedente e quindi ritenuto relativo alla totalità dell’impianto e cioè al netto dei punti luce rimossi nello stato di progetto e/o di proprietà terzi non oggetto di intervento come indicato negli elaborati a corredo.
Tale consumo viene indicato essere ricavato tramite 4280h di funzionamento ed il 5% di perdite di rete relative ad una potenza impegnata pari a 194.842,50 W.

Tale ultimo valore non trova tuttavia riscontro con il documento Legenda e distinta corpi illuminanti in cui, riferendosi ai soli 1.409 punti luce in oggetto si ottiene un valore di potenza impegnata (sempre al netto delle perdite di rete) pari a 159.736,00 W che, applicando le stesse condizioni (4280h e +5% di perdite) porta ad avere un consumo energetico di base pari a 717.854 kWh.

Dato che tale variazione nel valore di base comporterebbe conseguentemente una riduzione in termini assoluti di risparmio energetico si richiede un chiarimento in merito.


1-Si chiede di specificare quanto indicato all’art. 15 nella tabella “criteri di aggiudicazione” in riferimento al “valore economico dell’offerta” punto 2. in quanto si richiede l’aumento percentuale del risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione, indicato come il 75% dal Piano Economico Finanziario di gara e quindi in contrasto con quanto stabilito dall’art. 18.1 del disciplinare di gara in cui si richiede di indicare la percentuale di sconto sul canone annuo di € 106.100,82, nonché in contrasto con l’art. 11 dello schema di convenzione in cui si parla di ripartizione del risparmio energetico come se l’offerta dovesse indicare una quota di risparmio lasciata al Comune ed una quota al Concessionario;
2- Si richiede specificazione su quanto indicato al paragrafo 1.6 del disciplinare in quanto gli importi pari a € 53.990,00 per progettazione esecutiva su un importo di lavori pari a € 499.909,14 appare ancorché eccessiva in riferimento ai valori stabiliti dal D.M. 17/06/2016. In ordine alla non obbligatorietà dell’applicazione del DM sulle tariffe, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia delle prestazioni rese.


1) All’interno del disciplinare, al punto 1.1, è indicato che la riduzione annua di consumi post interventi di riqualificazione è prevista in 580.431 kWh, e che la base d’asta annua, derivante dal risparmio energetico ottenuto dal Comune (CRE), è pari a € 106.100,82.
Tuttavia, all’interno dell’elaborato “Verifica economico finanziaria”, si indica che il risparmio annuo previsto è pari a 581.440 kWh, e che il valore unitario di costo dell’energia elettrica è pari a 0,21035 €/Kwh Iva compresa (pari a 0,1724 €/Kwh Iva esclusa).
Considerando i valori sopra menzionati, il CRE risulta pari a € 100.250,74.
Siamo pertanto a richiedere conferma che, i valori di riferimento per il calcolo della base d’asta del CRE, siano quelli del disciplinare, e che quindi il valore annuo sia pari a € 106.100,82.
2) In riferimento a quanto indicato al punto 17.1 del disciplinare, si chiede conferma che, eventuali copertine e sommari, non siano da conteggiare nella 10 pagine complessive della relazione di offerta tecnica per gli elementi da 1 a 3 “Elementi Qualitativi”.


1 – Disciplinare di gara – Paragrafo 15 “Criterio di Aggiudicazione” relativamente alla voce “Elementi quantitativi” punto 2 “Aumento percentuale del risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione” siamo a chiedere se nell’offerta debba essere indicato il maggior risparmio conseguito rispetto al progetto a base di gara o se al contrario debba essere indicato il risparmio complessivo sommando il maggior risparmio al risparmio derivante dal progetto a base di gara (75%). Riprendendo la formula si chiede se ad esempio a fronte di un maggior risparmio offerto del 10% e un risparmio massimo pari 15% la formula debba essere 20 punti *10/15 o 20 punti *85/90.
2- Il disciplinare di gara al paragrafo 15 “Criterio di Aggiudicazione” “Elementi quantitativi” punto 2 “Aumento percentuale del risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione” attribuisce 20 punti all’aumento percentuale del risparmio energetico; si chiede di confermare che nell’allegato “Offerta Economica” al punto B) debba essere inserito tale valore; a tal proposito si chiede di allineare la documentazione a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
3 – Contestualmente, visti i dubbi sorti in merito alle modalità di assegnazione dei punteggi che influenzano significativamente la predisposizione del miglior progetto possibile, siamo a chiedere la concessione di una proroga di almeno 30 giorni, onde porre la scrivente società così come, eventualmente altri operatori economici interessati, nelle condizioni di partecipare e presentare una offerta seriamente ponderata.


Si chiede a codesto Spett.le Ente di chiarire che il CRE (Canone riqualificazione energetica) rappresenta un valore già definito e che non verrà calcolato utilizzando la tariffa euro/kWh dell’energia dell’illuminazione pubblica del mese di aggiudicazione della selezione come indicato all’art. 11 punto 4 del documento “Schema di Convenzione”. Tale canone risulta pari a € 106.100,82 e verrà aggiornato annualmente attraverso l’indice ISTAT così come indicato all’art. 11 del documento “Schema di Convenzione”


Richiesta di chiarimento n. 1
– Bando Sezione VII – ALTRE INFORMAZIONI
4. Cauzione provvisoria
– Disciplinare 11. Cauzioni e garanzie richieste
11.8.1 cauzione definitiva

1) Premesso:
– Che in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati riassicurativi delle più importanti compagnie di assicurazione operanti in Italia non è possibile produrre le cauzioni definitive con una scadenza pari a quella dell’appalto/concessione, ovvero, nel caso specifico pari a 15 anni,
– al fine di garantire la possibilità di ottenere la cauzione definitiva da parte di compagnie di assicurazione affidabili e solvibili, e tutelare gli interessi della stessa Stazione appaltante,

Si chiede di confermare che la cauzione definitiva relativa alla concessione, da rilasciare in caso di aggiudicazione a favore del Comune di Quistello in qualità di Ente Committente e di stazione appaltante post gara, con le modalità di cui all’articolo 103 del Codice, preveda che la durata della presente garanzia sia fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua emissione e quindi fino al __ /__ / ____. Trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione.
L’eventuale mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per i periodi successivi, non costituirà motivo di escussione della presente polizza.
L’eventuale rinnovo, su richiesta del Contraente, potrà avvenire esclusivamente previo accordo tra le parti almeno 60 giorni prima della data di scadenza della presente.


Nel generare il passOE in avvalimento il sistema ANAC avverte che “non sono previsti requisiti avallabili“. Quindi anche se indicato sul disciplinare di gara la possibilità di partecipare in avvalimento, l’ANAC non ci consente di generare il passOE con richiamo delle imprese ausuliarie.