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Gara sopra soglia di rilevanza europea, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e SS.MM.II., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’Art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e SS.MM.II., per l’affidamento dei lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico di villa Grassetti a seguito di danni da sisma – Comune di Suzzara – CUP: I52C16000080006 – CUI: L00178480208202500004 – CIG: B9F960C51B
Procedura pubblicata sul portale Sintel
A pagina 12 del disciplinare viene indicato come requisito per l’ esecuzione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa l’ iscrizione alla cosiddetta white list, con specifica di dimostrazione solo in caso di effettiva iscrizione o richiesta di rinnovo, mentre è esclusa l’ ipotesi di richiesta di prima iscrizione. si chiede se, in caso di partecipazione in rti, tutte le imprese debbano necessariamente essere iscritte (e/o avere presentato domanda di rinnovo) alla white list o se invece sia sufficiente l’iscrizione (e/o domanda di rinnovo) per la sola impresa che eseguirà le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Spett.le Operatore,
con riferimento al quesito formulato, si comunica che in caso di partecipazione in RTI, come specificato all’art. 5 – pag. 12 del disciplinare di gara, il requisito di iscrizione alla cd white list deve essere posseduto dal/i componente/i del raggruppamento che eseguirà/eseguiranno le lavorazioni ricomprese nell’elenco indicato nella predetta disposizione della lex specialis.
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito ai requisiti di qualificazione SOA per la categoria OG2 e alla loro verifica.
In particolare, si rappresenta che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 10.518.124, mentre l’importo massimo potenziale comprensivo dell’eventuale incremento del quinto è pari a € 12.621.749.
Poiché la lex specialis non disciplina espressamente tale aspetto, si chiede di confermare:
se la qualificazione SOA OG2 debba essere posseduta e verificata con riferimento all’importo a base di gara (€ 10.518.124), oppure con riferimento all’importo massimo potenziale comprensivo del quinto (€ 12.621.749);
se, in caso di eventuale attivazione dell’incremento del quinto in fase esecutiva, l’operatore economico debba risultare già qualificato in OG2 per l’importo corrispondente, ovvero se sia ammessa la verifica di tale requisito solo al momento dell’eventuale affidamento delle lavorazioni aggiuntive.
Spett.le Operatore,
con riferimento al quesito formulato, si comunica che la qualificazione SOA per la categoria prevalente OG2 è da intendersi riferita all’importo di € 8.014.040,65, come da “Tabella n. 2” di cui al paragrafo 3, pag. 7, del disciplinare di gara, e non al valore globale stimato dell’appalto, comprensivo della variazione in aumento del quinto, pari ad € 12.621.749,03.
Si ricorda, inoltre, come precisato al paragrafo 3, pagina 8, del disciplinare di gara, che i concorrenti singoli o associati, qualificati per la sola categoria prevalente (OG2), non in possesso di qualificazione riferita alle categorie scorporabili OS2-A e OG11 dovranno indicare la volontà di subappaltare le medesime categorie ad impresa qualificata.
In tal caso, la classifica della lavorazione prevalente dovrà coprire l’importo totale dei lavori (ossia, € 10.518.124,19).
Al fine di agevolare l’analisi dell’intervento si chiede se è possibile avere a disposizione una versione del computo metrico estimativo delle opere edili e di restauro artistico (elaborato A-031) con la descrizione estesa delle voci di elenco prezzi e le quantità complessive per ogni singola voce di elenco prezzi.
Con riferimento al quesito posto, si comunica che gli elaborati sono quelli del progetto esecutivo validato e, pertanto, non è possibile produrre ulteriori altri allegati progettuali. La descrizione estesa è presente nell’allegato A-041 (EPU).
Con riferimento al requisito previso a pag 12 del disciplinare di gara Iscrizione alla cd. “WHITE LIST” si chiede il seguente chiarimento:
la scrivente ha presentato prima iscrizione in data 22/06/23.Nella presente situazione si è partecipato a molteplici procedure senza alcun problema anche con la piattaforma Aria con relative aggiudicazioni e comprova dei requisiti.
Si chiede pertanto conferma che vi siano le condizioni per partecipare anche alla presente gara.
In merito al quesito posto, si ribadisce quanto riportato nell’art. 5 del disciplinare di gara che recepisce l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 10256 del 20.12.2024.
Spett.le Amministrazione,
con riferimento al requisito di Iscrizione alla cd. “WHITE LIST” si chiede se l’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori possa essere considerato requisito equivalente.
Spett.le operatore,
con riferimento al quesito posto, si conferma l’equivalenza dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori e dell’iscrizione alla White List, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.4308 del 14.05.2024.
Con la presente si chiede se il codice ATECO 91.30.01 indicato a pag. 8 del disciplinare di gara è da ritenersi requisito richiesto o meno. La scrivente impresa possiede un codice ATECO 41.00.00.
Spett.le operatore,
con riferimento al quesito posto, si precisa che il codice ATECO non è un requisito di partecipazione.
Si richiede l’invio dei computi metrici in formato editabile XPWE (formato di esportazione software Primus o TeamSystem CPM), al fine di ottimizzare le operazioni di import ed analisi.
Si richiede l’invio per tutte le discipline.
Spett.le operatore,
come già ribadito in riscontro a precedente richiesta di chiarimento, si comunica che gli elaborati sono quelli del progetto esecutivo validato e, pertanto, non è possibile produrre ulteriori altri allegati progettuali.
Con la presente si chiede se sia possibile ricevere i computi metrici estimativi in formato Primus, grazie.
Spett.le operatore,
come già ribadito in riscontro a precedente richiesta di chiarimento, si comunica che gli elaborati sono quelli del progetto esecutivo validato e, pertanto, non è possibile produrre ulteriori altri allegati progettuali.
1) Relativamente alle Figure Tecniche di cui all’art. 7 pag. 17 volevamo sapere che tipo di rapporto deve intercorrere tra i tre soggetti e l’Appaltatore. Possono essere consulenti esterni? vanno dichiarati in sede di gara?
2) Relativamente al Codice ATECO Richiesto (S.91.30.01) va bene anche se è attività secondaria?
Spett.le operatore,
Con riferimento ai quesiti formulati, si comunica quanto segue:
1) ferma restando l’applicazione dell’art. 11 comma 2 Allegato II.18 al Codice per quanto riguarda la figura del Direttore tecnico, le altre figure tecniche previste dall’art. 7 pag. 17 del disciplinare di gara ai fini dell’esecuzione dell’appalto, possono essere anche consulenti esterni all’aggiudicatario. Le predette figure tecniche non devono essere dichiarate in sede di partecipazione.
2) il codice ATECO (S.91.30.01) non è necessario che sia riferito all’attività prevalente dell’o.e. partecipante.